Obbligo di PEC anche agli amministratori di società: nuovo adempimento

In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:

  • l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale;
  • le imprese già costituite al 1° gennaio, data di entrata in vigore della novità, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi;
  • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;
  • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1597-pec-amministratori-di-societa-istruzioni-mimit.html


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